NORMATIVA

Il principale riferimento normativo per il Dottorato di Ricerca in fisica fondamentale ed applicata è il regolamento di ateneo sul dottorato. Alcune norme sono anche contenute nel regolamento di ateneo sulle Scuole di dottorato.

Le norme relative al programma formativo e ai corrispondenti obblighi dei dottorandi, deliberate dal Collegio dei docenti, sono riportate nella pagina apposita.

Per comodità, di seguito sono riportate le norme sui diritti e doveri dei dottorandi del regolamento di ateneo e altre norme del Dipartimento di Scienze Fisiche relative ai locali destinati al dottorato, l'utilizzo del centro di calcolo e del magazzino e le missioni.

Diritti e doveri dei dottorandi (estratto dal regolamento di ateneo, art. 15 e 16):

I dottorandi hanno l'obbligo di frequentare tutte le attività per loro previste dal Collegio dei Docenti, di presentare le relazioni orali o scritte e quant'altro sia dal Collegio richiesto e di ottemperare a quanto dal collegio legittimamente deliberato.

Alla fine di ciascun anno di corso il Collegio dei Docenti, sulla base di particolareggiata relazione sull'attività e le ricerche svolte da ciascun dottorando, delibera l'ammissione all'anno successivo o propone al Rettore l'esclusione dal corso.

E' vietata la contemporanea frequenza del corso di dottorato con un altro corso di studio universitario.

Per coloro che non usufruiscono della borsa di studio l’ammissione agli anni successivi al primo è subordinata alla verifica dell’avvenuto pagamento di tasse e contributi entro il termine del 31 dicembre di ciascun anno.

Il Rettore, in caso di mancato rispetto del termine di cui sopra per documentati motivi, può autorizzare l’ammissione agli anni successivi al primo, previo pagamento del contributo di mora di entità pari a quello versato dagli studenti iscritti ai corsi di laurea e fissato dagli Organi di Governo dell’Ateneo.

Il Collegio dei docenti, con delibera motivata, può, altresì, in qualsiasi momento proporre al Rettore l’esclusione del dottorando dal corso.

I dottorandi hanno il diritto di chiedere la sospensione dal corso per maternità, malattia grave, servizio militare e civile, di cui il Collegio dei docenti prenderà atto, con recupero del tempo perduto. La sospensione superiore a trenta giorni comporta la cessazione dell’erogazione della borsa di studio per lo stesso periodo, nonché l’applicazione delle disposizioni di cui al successivo comma.

Il Collegio dei docenti, al termine dell’anno di corso, stabilisce se i dottorandi che hanno usufruito di sospensione abbiano recuperato il periodo di assenza o debbano obbligatoriamente differire di un anno l’esame finale. Il differimento non dà comunque diritto alla borsa di studio per tutto il periodo eccedente la durata del corso. Qualora la sospensione del corso sia di un anno, il dottorando sarà aggregato al ciclo di dottorato successivo.

Il dottorando che svolge parte della sua attività all'estero presso Università o Istituti di ricerca, per un periodo complessivamente non superiore alla metà della durata del corso, deve essere autorizzato, previo parere del tutore, al soggiorno per periodi non superiori a sei mesi dal coordinatore. Per periodi superiori l'autorizzazione è concessa dal Collegio dei Docenti.

Per i periodi di frequenza all'estero la borsa di studio di cui al successivo art. 28 è incrementata del 50%.

Ai sensi dell'art. 4 comma 8 della legge 210/1998, può essere affidata ai dottorandi di ricerca una limitata attività didattica sussidiaria o integrativa, nei corsi di studio, che comunque non comprometta l'attività di formazione alla ricerca.

La collaborazione didattica è facoltativa, senza oneri per il bilancio dell'Università Federico II e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle università italiane.

I Collegi dei docenti dei dottorati di ricerca, acquisito l'assenso degli interessati, individuano i settori disciplinari nel cui ambito i dottorandi possono svolgere la loro attività didattica e propongono ai Consigli di corso di Studio competenti l'attribuzione di compiti didattici sussidiari o integrativi, anche con finalità di tirocinio, da espletare con la supervisione di uno dei componenti del collegio dei docenti.

I Consigli di corso di studio o di diploma definiscono tali attività sotto forma di assistenza didattica, esercitazioni, seminari finalizzati allo studio delle discipline appartenenti ai settori indicati dai Collegi dei docenti e ne determinano l'impegno orario.

Le attività didattiche assegnate a ciascun dottorando non possono eccedere il tetto delle 50 ore per anno accademico; il loro svolgimento è attestato dal componente del Collegio dei docenti a cui è stata affidata la supervisione e sono menzionate nella relazione annuale sulle attività didattiche dei dottorandi.

Altre norme di Dipartimento

1) Locale dottorandi Un locale (attualmente la stanza 0G28), fornito di posti scrivania fissi e di postazioni con computer per uso temporaneo è a disposizione dei dottorandi che non trovano adeguata sistemazione nei locali dei gruppi di ricerca.

2) Account centro di calcolo I dottorandi possono richiedere un account presso il Centro di Calcolo del Dipartimento, compilando l’apposito modulo da richiedere al "servizio calcolo".

3) Prelievo in Magazzino I dottorandi possono prelevare materiale di cartoleria e di consumo necessario per l’attività di studio e ricerca individuale nel Magazzino del Dipartimento, con le modalità e nei limiti fissati dal Coordinatore, nel rispetto delle seguenti regole generali: (i) se il prelievo riguarda attività di ricerca (particolarmente per i laboratori), va utilizzato il "conto" del gruppo di ricerca (a meno che non si tratti di ricerca individuale, cioè che non avviene in collaborazione con un gruppo del dipartimento); (ii) non vanno prelevate cose costose (tipo cartucce di stampanti, a meno che non siano quelle della sala dottorandi) o quantitativi abnormi di altre cose; (iii) le cose che vengono prelevate devono avere un ovvio e dimostrabile utilizzo nello studio o nella ricerca (tenendo conto anche di quanto detto al punto (i). Un eventuale uso esagerato del prelievo in magazzino da parte di un dottorando porterà ad una corrispondente riduzione dell'utilizzabilità dei fondi di dottorato per altre cose che lo riguardino (tipo scuole o conferenze).

4) Missioni (Scuole, conferenze, stage di ricerca) Le missioni dei dottorandi devono essere sempre preventivamente autorizzate e sottoscritte dal Coordinatore, compilando l'apposito modulo che andrà consegnato - prima della partenza - all'amministrazione del Dipartimento. Se le missioni sono a carico dei fondi del Dottorato, sul modulo va anche riportata la specifica delle spese per le quali si chiede il rimborso. E’ possibile richiedere un anticipo: in tal caso la richiesta va presentata con congruo preavviso. Al ritorno dalla missione, la richiesta di rimborso va consegnata in Amministrazione, con la firma dal Coordinatore e corredata da tutta la documentazione delle spese di viaggio e soggiorno.